IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in  materia
 di  previdenza  n. 743/95 fra Prandi Leonilde e l'INPS sciogliendo la
 riserva, vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dai dott.
 pr. Sandro Bravo e Marcella Regazzoni dell'art. 1 del d.-l.  28 marzo
 1996, n. 166, in relazione agli artt. 3, 24, primo e  secondo  comma,
 25, primo comma, 38, 102 e 113 Costituzione nei seguenti termini:
     "A)  il  primo  comma  dell'art.  1 del decreto-legge n. 166/1996
 nella parte in cui prevede che ''il rimborso  delle  somme,  maturate
 fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli
 enti   previdenziali   interessati,   ...   e'   effettuato  mediante
 assegnazione
  .. di titoli di Stato ... in sei annualita''' e'  in  contrasto  con
 gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     B)  il  secondo  comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996,
 nella  parte  in  cui  prevede   che   ''...   nella   determinazione
 dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli
 interessi e la rivalutazione monetaria''  e'  in  contrasto  con  gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione;
     C)  il  secondo  comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996,
 nella parte in cui prevede che ''Il diritto al rimborso  delle  somme
 arretrate di cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati e
 ai  loro  superstiti  aventi titolo alla pensione di reversibilita'''
 con esclusione di ogni altra categoria di superstiti che rivestano la
 qualita' di eredi, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
     D)  il  terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, in
 quanto prevede che ''I giudizi  pendenti  alla  data  di  entrata  in
 vigore  del presente decreto avente ad oggetto le questioni di cui al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle spese tra le  parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora
 passati  in giudicato restano privi di effetto'', e' in contrasto con
 gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 13 della Costituzione".
   E per i seguenti motivi: "E' evidente che la disposizione contenuta
 al terzo comma dell'art. 1, decreto-legge  n.  166/1996,  con  palese
 violazione  degli  artt.  24  e  25, primo comma, della Costituzione,
 vanifica il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  con  riferimento
 all'esercizio  di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante
 inadempimento dell'Istituto di previdenza, per la difesa di posizioni
 soggettive che  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  direttamente
 garantite  dalla  Costituzione  e che, cio' nonostante, l'I.N.P.S. ha
 sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente
 giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.
   La compromissione del diritto di difesa appare tanto piu'  grave  e
 clamorosa  considerato che la dichiarazione di estinzione dei giudizi
 pendenti   consentirebbe   all'amministrazione   di   rimettere    in
 discussione,  caso  per  caso,  la  misura della prestazione dovuta e
 l'esistenza stessa di una pretesa  giusta  fatta  valere  dall'avente
 diritto   e   riconosciuta   dall'orientamento  della  giurisprudenza
 risalente e consolidata dalla Corte  di  cassazione,  recepito  dalla
 sentenza    n.    495/1993   della   Corte   costituzionale.   L'Ente
 previdenziale, convenuto per l'inadempimento di obblighi e di compiti
 istituzionali, sarebbe assolto dal giudizio  e  lasciato  arbitro  di
 decidere  del  tutto  discrezionalmente e secondo valutazioni di mera
 convenienza, gia' espresse nelle pretestuose eccezioni  sollevate  in
 corso   di   causa,   dell'esistenza  e  dell'entita'  delle  proprie
 obbligazioni nei confronti di soggetti  che  verrebbero  privati  dei
 normali rimedi giurisdizionali.
   La  violazione  delle  garanzie  espresse negli artt. 24 e 25 della
 Carta  costituzionale   investe   il   terzo   comma   dell'art.   1,
 decreto-legge  n.  166/1996,  altresi',  per  la  parte relativa alla
 compensazione delle  spese,  sottraendo  al  giudice  naturale,  e  a
 qualsiasi   possibilita'   di   giudizio,   anche   tale   componente
 "accessoria" della controversia.
   Nel  caso  di  specie  la  lesione  di  posizioni   soggettive   si
 accompagna,  inoltre,  all'illegittima  interferenza (nell'esercizio)
 del  potere  legislativo  nella  sfera  di  attribuzioni  del  potere
 giurisdizionale,   in  contrasto  con  gli  artt.  102  e  113  della
 Costituzione.
   L'estinzione dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del  merito
 e,  dunque,  la  pronuncia  di  una  sentenza  di  condanna avente un
 contenuto rispetto al quale e'  ostativo,  in  misura  rilevante,  il
 dettato delle altre norme censurate.
   Con riferimento alle eccezioni sub a) e b), risulta evidente che le
 disposizioni  contenute  nei  commi  primo  e secondo dell'art. 1 del
 decreto-legge n. 166/1996 sono in contrasto con  gli  artt.  3  e  38
 della  Costituzione  in quanto sottopongono i crediti di cui e' causa
 ad un trattamento risarcitorio che  appare,  sotto  diversi  profili,
 deteriore  rispetto  a  quello  previsto  per  ogni  altro credito, e
 cancellano  parte del credito conseguente all'inadempimento di cui e'
 responsabile l'Istituto di previdenza.
   I medesimi rilievi, in relazione  all'art.  3  della  Costituzione,
 possono   ripetersi,   a   maggior   ragione,  con  riferimento  alla
 disposizione considerata sub c), con la quale si pone  nel  nulla  un
 diritto patrimoniale perfetto acquisito iure hereditatis.
   Le   considerazioni   svolte   confermano   i   rilievi   di  grave
 illegittimita'  delle  norme  in  esame,  siano  esse   singolarmente
 considerate,  siano  riguardate nel loro complesso, in quanto operano
 una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa  quale
 mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti".
   Rilevato  che  l'eccezione  e' rilevante ai fini della decisione in
 quanto appare  evidente  l'interesse  dei  ricorrenti  e  non  vedesi
 dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione,
 rispetto ad ogni questione di merito (punto d);
   Ritenuto  altresi rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di
 cui ai punti a) e b), incidendo sul merito della domanda;
   Ritenuto invece che la eccezione sub c) non e'  rilevante  ai  fini
 della  decisione  poiche'  il  punto  riguarda  gli  eredi non aventi
 diritto  a  pensione  di  reversibilita',  mentre  nella  specie   la
 ricorrente e' l'assicurata medesima;
   Rilevato  che la questione di cui al punto d) non e' manifestamente
 infondata in quanto in contrasto con  gli  artt.  3,  24,  25,  primo
 comma,   102   e   113   Cost.   vanifica   il  diritto  alla  tutela
 giurisdizionale prevedendo l'estinzione  dei  giudizi  pendenti,  con
 preclusione  peraltro  dell'esame  di  tutte  le  numerose  eccezioni
 preliminari avanzate  dall'Ente  convenuto  (prescrizione  di  legge,
 decadenza  ex  art.  6  legge n. 166/1991 e art.   4 decreto-legge n.
 384/1992, estinzione dell'obbligazione per  intervenuto  adempimento,
 carenza  di reddito, rigetto nel merito nel caso di decesso del dante
 causa del ricorrente da lavoratore e non da pensionato):
     che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio
 non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se
 parziale) delle  aspettative  del  ricorrente  in  quanto  lo  stesso
 potrebbe  vedersi  opporre  le medesime eccezioni da parte dell'Ente,
 dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;
     che anche  per  quanto  riguarda  la  compensazione  delle  spese
 manifestamente non infondato e' il rilievo di incostituzionalita' nei
 confronti  degli  artt.  24  e  25 Cost., in quanto viene sottratto a
 qualsiasi giudizio tale componente accessoria della controversia;
     che inoltre questo pretore rileva altresi' sul punto  profili  di
 incostituzionalita'  anche  in relazione all'art. 36 Cost., in quanto
 per consuetudine le cause in oggetto vengono  trattate  gratuitamente
 dai  difensori  nei  confronti dei clienti inviati dai patronati e la
 compensazione  delle  spese  condurrebbe  alla  perdita  delle  somme
 anticipate e degli onorari dovuti;
   Rilevato  che  la  questione sub a) non e' manifestamente infondata
 con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;
     che infatti, pur considerati i giudizi  espressi  nella  sentenza
 Corte  cost.  31  marzo  1995,  n.  103,  sussistono seri dubbi sulla
 adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della  risposta  data  dal
 legislatore alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti degli
 stessi a seguito delle sentenze n. 498/93 e n. 240/94, anche sotto il
 profilo  della eta' avanzata dei pensionati, per cui la rateizzazione
 delle   somme   in   sei  annualita'  appare  inadeguata,  rischiando
 addirittura di giungere dopo il decesso dell'interessato (e  peraltro
 nulla  potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai sensi della prima
 parte del secondo comma dell'art. 1 legge n. 116/96), privando  cosi'
 il pensionato del proprio diritto;
   Considerato  non  manifestamente infondato il profilo sub b) tenuto
 conto della considerevole perdita che  subirebbe  il  ricorrente  con
 trattamento  deteriore e differenziato e cancellazione in concreto di
 parte del credito;
   Ritenuta, d'ufficio, rilevante per  quanto  sopra  espresso  e  non
 manifestamente    infondata    l'eccezione   di   incostituzionalita'
 dell'intero d.-l. 28 maggio 1996, n. 166, con riferimento all'art. 77
 Cost.,  potendosi  ben  non  ravvisare  il   presupposto   del   caso
 straordinario di necessita' ed urgenza per il quale il Governo poteva
 adottare la firma del decreto-legge, tenuto conto del trascinarsi per
 anni del contenzioso e del rimborso disposto in ben 6 annualita';